(CODICE CIVILE-art. 2683)
                             Art. 2683. 
 
           (Beni per i quali e' disposta la pubblicita'). 
 
  Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate
le altre  forme  di  pubblicita'  stabilite  dalla  legge,  gli  atti
menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 
    1) le navi e i galleggianti iscritti nei  registri  indicati  dal
codice della navigazione; 
    2) gli aeromobili iscritti nei  registri  indicati  dallo  stesso
codice; 
    3)   gli   autoveicoli    iscritti    nel    pubblico    registro
automobilistico.