(CODICE CIVILE-art. 2684)
                             Art. 2684. 
 
                   (Atti soggetti a trascrizione). 
 
  Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art.
2644: 
    1) i contratti che trasferiscono la proprieta' o costituiscono la
comunione; 
    2)  i  contratti  che  costituiscono  o  modificano  diritti   di
usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto; 
    3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati  dai  numeri
precedenti; 
    4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui  diritti
indicati dai numeri precedenti; 
    5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione  si
trasferiscono la proprieta' o gli altri diritti menzionati nei numeri
precedenti; 
    6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il
trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.