Art. 2685. (Altri atti soggetti a trascrizione). Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione del vincolo dotale, della comunione tra coniugi, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.