(CODICE CIVILE-art. 2685)
                             Art. 2685. 
 
                (Altri atti soggetti a trascrizione). 
 
  Si devono trascrivere le divisioni  e  gli  altri  atti  menzionati
nell'art. 2646, la costituzione del vincolo dotale,  della  comunione
tra coniugi, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che
importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1  e  2  dell'art.
2684 o liberazione dai medesimi. 
 
  La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.