(CODICE CIVILE-art. 2686)
                             Art. 2686. 
 
                             (Sentenze). 
 
  Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le  sentenze
da cui risulta acquistato,  modificato  o  estinto  uno  dei  diritti
indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di  un  titolo  non
trascritto.