(CODICE CIVILE-art. 2690)
                             Art. 2690. 
 
         (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione). 
 
  Devono  essere  trascritte,  qualora  si  riferiscano  ai   diritti
menzionati dall'art. 2684: 
  1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per
gli effetti ivi disposti; 
  2)  le  domande  dirette  all'accertamento  di  uno  dei  contratti
indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684. 
  La trascrizione della sentenza  che  accoglie  la  domanda  prevale
sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo  la
trascrizione della domanda; 
  3) le domande  dirette  a  far  dichiarare  la  nullita'  o  a  far
pronunziare l'annullamento di  atti  soggetti  a  trascrizione  e  le
domande dirette a impugnare la validita' della trascrizione. 
  La sentenza che  accoglie  la  domanda  non  pregiudica  i  diritti
acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in  base  a  un
atto trascritto o  iscritto  anteriormente  alla  trascrizione  della
domanda medesima, se questa e' stata  resa  pubblica  dopo  tre  anni
dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se  pero'  la
domanda e' diretta a far pronunziare  l'annullamento  per  una  causa
diversa dall'incapacita'  legale,  la  sentenza  che  l'accoglie  non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a  un
atto trascritto o  iscritto  anteriormente  alla  trascrizione  della
domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che siano  decorsi
tre anni dalla data della trascrizione dell'atto  impugnato,  purche'
in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 
  4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto
a causa di morte. 
  Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal  terzo  comma  dell'art.
534, se la domanda e' trascritta  dopo  tre  anni  dalla  data  della
trascrizione dell'atto impugnato,  la  sentenza  che  l'accoglie  non
pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto  o
iscritto anteriormente  alla  trascrizione  della  domanda,  hanno  a
qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario; 
  5) le domande di riduzione delle  donazioni  e  delle  disposizioni
testamentarie per lesione di legittima. 
  Se la trascrizione e' eseguita dopo tre  anni  dall'apertura  della
successione, la sentenza che accoglie la  domanda  non  pregiudica  i
terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 
  6) le domande di revocazione  e  quelle  di  opposizione  di  terzo
contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste  dai
numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e
dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. 
  Se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla trascrizione  della
sentenza impugnata, la  sentenza  che  l'accoglie  non  pregiudica  i
diritti acquistati dai  terzi  di  buona  fede  in  base  a  un  atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.