Art. 2690. (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione). Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684: 1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 3) le domande dirette a far dichiarare la nullita' o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita' della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa e' stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero' la domanda e' diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario; 5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.