(CODICE CIVILE-art. 2691)
                             Art. 2691. 
 
           (Altre domande e atti soggetti a trascrizione). 
 
  Devono  del  pari  trascriversi,  quando  si  riferiscono  ai  beni
menzionati nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai  numeri
1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.