(CODICE CIVILE-art. 2692)
                             Art. 2692. 
 
    (Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti). 
 
  La trascrizione  delle  domande  e  degli  atti  indicati  dai  due
articoli precedenti dev'essere anche annotata  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art. 2654. 
 
  Si osservano inoltre le disposizioni  del  primo,  terzo  e  quarto
comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.