(CODICE CIVILE-art. 2695)
                             Art. 2695. 
 
               (Forme e modalita' della trascrizione). 
 
  Le forme e le modalita' delle trascrizioni previste in questo  capo
sono regolate dal codice della navigazione, per  quanto  riguarda  le
navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli
autoveicoli. 
 
  In mancanza, si osservano  le  norme  concernenti  la  trascrizione
degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.