Art. 1741
                 Ammissione ai corsi di preparazione

1.  Per  le  ammissioni  ai  corsi  di  preparazione  sono costituite
apposite  commissioni  di amministrazione, disciplinate dall'articolo
1003 del regolamento.
2.  La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e
assunte   opportune  informazioni  sulla  condotta  morale  e  civile
dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.
3. Se la respinge, l'aspirante ha facolta' di ricorrere al presidente
nazionale  dell'Associazione,  che  decide in via definitiva, sentita
l'ispettrice nazionale.
4.  Se  la  domanda  e'  respinta,  l'importo  della tassa scolastica
versato e' restituito all'interessata.
5.  La  restituzione  ha  luogo  se  l'interessata, per ragioni gravi
indipendenti  dalla sua volonta', non puo' frequentare oltre la meta'
del primo anno dei corsi.