Art. 1741 Ammissione ai corsi di preparazione 1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall'articolo 1003 del regolamento. 2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda. 3. Se la respinge, l'aspirante ha facolta' di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale. 4. Se la domanda e' respinta, l'importo della tassa scolastica versato e' restituito all'interessata. 5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volonta', non puo' frequentare oltre la meta' del primo anno dei corsi.