Art. 1742 Durata e superamento dei corsi di preparazione 1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed e' ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno ed e' loro rilasciato un apposito certificato. 2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria. 3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno: a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli; b) sono state assenti a piu' di un quarto delle lezioni teoriche c) non hanno compiuto, nel primo anno, novanta presenze di quattro ore ciascuna, e, nel biennio duecentodieci presenze complessive di quattro ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria. 4. Le allieve che impiegano piu' di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche oltre alle prescritte.