Art. 1742 
           Durata e superamento dei corsi di preparazione 
 
1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed  e'  ripartito  in  due
corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo
anno le allieve infermiere sostengono un  esame:  se  promosse,  sono
ammesse  a  seguire  l'insegnamento  del  secondo  anno  ed  e'  loro
rilasciato un apposito certificato. 
2. Alla fine  del  secondo  anno  le  allieve  infermiere  sostengono
l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la  domanda
per nomina a infermiera volontaria. 
3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno: 
a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli; 
b) sono state assenti a piu' di un quarto delle lezioni teoriche 
c) non hanno compiuto, nel primo anno, novanta  presenze  di  quattro
ore ciascuna, e, nel biennio duecentodieci  presenze  complessive  di
quattro ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in  una  formazione
sanitaria. 
4. Le allieve che impiegano piu' di due anni a conseguire il diploma,
devono compiere altre trenta presenze pratiche oltre alle prescritte.