Art. 1744
                         Tassa di iscrizione

1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una
tassa    d'iscrizione,    stabilita    dalla   presidenza   nazionale
dell'Associazione.
2.  Per  il  rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere
versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza.
3.  Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate
dal  comitato  in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo
e'  reso  conto  ogni  anno  al  comitato  centrale della Croce rossa
italiana.
4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale
che  la  commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei
corsi,  devolve  alla  gestione  dei corsi stessi, sia per far fronte
alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si
verifica  un  avanzo,  per  formare  una  riserva  destinata a futuri
bisogni.
5.  Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce
rossa italiana.