Art. 1745
                      Corsi di specializzazione

1.  Oltre  ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono
essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le
stesse  norme,  anche  corsi  di  specializzazione  nei seguenti rami
dell'assistenza infermieristica:
a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e
alla malaria;
b) radioterapia e radiodiagnostica;
c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
d)  assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente
di carattere pratico.
2.  I  corsi  di  specializzazione  hanno  ciascuno  la  durata di un
semestre.
3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie gia' nominate che:
a)  ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti,
versando la relativa tassa d'iscrizione;
b)  sono  giudicate  idonee  dalla  commissione d'amministrazione dei
corsi;
c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione
di almeno quarantotto sessantesimi.
4.  Nel  regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente articolo.