Art. 1748
                       Potesta' sanzionatoria

1. Il rimprovero puo' essere inflitto da ogni superiore gerarchico.
2.  La  censura  e'  inflitta  dall'ispettrice  competente  ai  sensi
dell'articolo  1016  del  regolamento,  su  proposta  della superiore
immediata.
3.  Contro  i  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e 2 l'infermiera
interessata puo' ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione
e' definitiva.
4.   La   sospensione   puo'  essere  inflitta  solo  dall'ispettrice
nazionale,  con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla
ispettrice competente.
5.  La  radiazione dai ruoli e' disposta dall'ispettrice nazionale di
concerto  con  il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta
motivata  dell'ispettrice competente, e dietro parere conforme di una
commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non
meritevole  di  restare  nei  ruoli  del  personale della Croce rossa
italiana.