Art. 1750
                      Procedimento disciplinare

1.  Le  mancanze  in  servizio  rilevate  dai  capi  di reparto o dal
personale  direttivo  dell'unita'  sanitaria dove l'infermiera presta
servizio,  sono  oggetto  di  un  rapporto  del direttore dell'unita'
all'ispettrice  o  alla  capo-gruppo  che,  a sua volta, espletate le
indagini  necessarie,  provvede, informandone l'ispettrice competente
ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso.
2.  La  capo-gruppo  da'  partecipazione al direttore dell'unita' del
proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.