(CODICE CIVILE-art. 2697)
                             Art. 2697. 
 
                        (Onere della prova). 
 
  Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento. 
 
  Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce  che  il
diritto si e' modificato o  estinto  deve  provare  i  fatti  su  cui
l'eccezione si fonda.