(CODICE CIVILE-art. 2699)
                             Art. 2699. 
 
                          (Atto pubblico). 
 
  L'atto  pubblico  e'  il  documento  redatto,  con   le   richieste
formalita', da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato.