(CODICE CIVILE-art. 2700)
                             Art. 2700. 
 
                   (Efficacia dell'atto pubblico). 
 
  L'atto pubblico fa piena prova, fino  a  querela  di  falso,  della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo  ha  formato,
nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri  fatti  che  il
pubblico  ufficiale  attesta  avvenuti  in  sua  presenza  o  da  lui
compiuti.