(CODICE CIVILE-art. 2701)
                             Art. 2701. 
 
                  (Conversione dell'atto pubblico). 
 
  Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o  incapace
ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte,  se  e'  stato
sottoscritto dalle parti, ha la  stessa  efficacia  probatoria  della
scrittura privata.