(CODICE CIVILE-art. 2703)
                             Art. 2703. 
 
                    (Sottoscrizione autenticata). 
 
  Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal  notaio  o
da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
 
  L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte  del  pubblico
ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza.  Il
pubblico  ufficiale  deve  previamente  accertare  l'identita'  della
persona che sottoscrive.