(CODICE CIVILE-art. 2704)
                             Art. 2704. 
 
       (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi). 
 
  La data della scrittura privata della quale non e'  autenticata  la
sottoscrizione non e' certa e computabile riguardo ai terzi,  se  non
dal giorno in cui la scrittura e' stata registrata o dal giorno della
morte o della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di uno di
coloro che l'hanno sottoscritta o dal  giorno  in  cui  il  contenuto
della scrittura e' riprodotto in atti pubblici o, infine, dal  giorno
in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in  modo  egualmente
certo l'anteriorita' della formazione del documento. 
 
  La  data  della  scrittura  privata  che   contiene   dichiarazioni
unilaterali non destinate a persona determinata puo' essere accertata
con qualsiasi mezzo di prova. 
 
  Per l'accertamento della data nelle quietanze  il  giudice,  tenuto
conto delle circostanze, puo' ammettere qualsiasi mezzo di prova.