(CODICE CIVILE-art. 2705)
                             Art. 2705. 
 
                            (Telegramma). 
 
  Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se
l'originale consegnato all'ufficio di partenza  e'  sottoscritto  dal
mittente, ovvero se  e'  state  consegnato  o  fatto  consegnare  dal
mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. 
 
  La sottoscrizione puo' essere autenticata da notaio. 
 
  Se l'identita' della persona che ha  sottoscritto  l'originale  del
telegramma e' stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti,  e'
ammessa la prova contraria. 
 
  Il mittente puo' fare indicare nel  telegramma  se  l'originale  e'
stato firmato con o senza autenticazione.