(CODICE CIVILE-art. 2706)
                             Art. 2706. 
 
     (Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma). 
 
  La  riproduzione  del  telegramma  consegnata  al  destinatario  si
presume, fino a prova contraria, conforme all'originale. 
 
  Il mittente, se ha fatto  collazionare  il  telegramma  secondo  le
disposizioni dei regolamenti, si  presume  esente  da  colpa  per  le
divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.