(CODICE CIVILE-art. 2707)
                             Art. 2707. 
 
                    (Carte e registri domestici). 
 
  Le carte e i registri  domestici  fanno  prova  contro  chi  li  ha
scritti: 
  1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 
  2) quando contengono la  menzione  espressa  che  l'annotazione  e'
stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi  e'
indicato come creditore.