(CODICE CIVILE-art. 2708)
                             Art. 2708. 
 
    (Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento). 
 
  L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di
un  documento  rimasto  in  suo  possesso  fa  prova,   benche'   non
sottoscritta da  lui,  se  tende  ad  accertare  la  liberazione  del
debitore. 
 
  Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce,  in
margine o a tergo di una quietanza o di un  esemplare  del  documento
del debito posseduto dal debitore.