Art. 1757
Trattamento  economico  del  personale del Corpo militare della Croce
                           rossa italiana

1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo
militare  della  Croce  rossa  italiana,  se richiamato dal congedo a
norma  dell'articolo  1668, riceve il trattamento economico stabilito
per le forze di completamento dall'articolo 1799.
2.  Per  il  tempo  di  guerra  o  di  grave crisi internazionale, il
trattamento economico del personale di cui al comma 1 e' equiparato a
quello del personale delle Forze armate.
3.  Il  personale  di  cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di
pace   negli   stabilimenti  o  uffici  dell'Associazione  riceve  le
competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto
praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.