(CODICE CIVILE-art. 2709)
                             Art. 2709. 
 
            (Efficacia probatoria contro l'imprenditore). 
 
  I libri e le altre scritture contabili  delle  imprese  soggette  a
registrazione fanno prova contro l'imprenditore.  Tuttavia  chi  vuol
trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.