(CODICE CIVILE-art. 2710)
                             Art. 2710. 
 
              (Efficacia probatoria tra imprenditori). 
 
  I libri bollati e  vidimati  nelle  forme  di  legge,  quando  sono
regolarmente tenuti,  possono  fare  prova  tra  imprenditori  per  i
rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.