(CODICE CIVILE-art. 2711)
                             Art. 2711. 
 
                   (Comunicazione ed esibizione). 
 
  La comunicazione integrale dei libri, delle scritture  contabili  e
della corrispondenza puo' essere  ordinata  dal  giudice  solo  nelle
controversie  relative  allo  scioglimento   della   societa',   alla
comunione dei beni e alla successione per causa di morte. 
 
  Negli altri casi il giudice puo' ordinare, anche d'ufficio, che  si
esibiscano i libri  per  estrarne  le  registrazioni  concernenti  la
controversia in corso. Puo' ordinare altresi' l'esibizione di singole
scritture contabili, lettere, telegrammi  o  fatture  concernenti  la
controversia stessa.