Art. 1758
          Trattamento economico delle infermiere volontarie

1.  Fermo  restando il concetto della gratuita' delle prestazioni, le
infermiere  volontarie  chiamate  in  servizio  fuori  del  comune di
residenza,  ovvero  obbligate,  anche  nel  comune  di  residenza, ad
alloggiare  presso  unita' sanitarie o formazioni speciali, fruiscono
di  vitto  e  alloggio  a  carico dell'Amministrazione, dell'unita' o
della formazione.
2.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere
volontarie  hanno diritto al trattamento economico di missione di cui
al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al
rimborso  delle  spese  di  viaggio, per gli spostamenti dal luogo di
residenza a quello di servizio e viceversa.
3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra
il  Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale
della  Croce  rossa italiana, e' determinata una somma da versare dal
Ministero  suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a
titolo  di  occorrenze  speciali di equipaggiamento e per rimborso di
altre spese vive.