(CODICE CIVILE-art. 2712)
                             Art. 2712. 
 
                     (Riproduzioni meccaniche). 
 
  Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche,  le  registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione  meccanica  di
fatti  e  di  cose  formano  piena  prova  dei  fatti  e  delle  cose
rappresentate,  se  colui  contro  il  quale  sono  prodotte  non  ne
disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.