Art. 1759 
Valutazione del servizio prestato dal  personale  della  Croce  rossa
                              italiana 
 
1. Il servizio prestato dal  personale  militare  della  Croce  rossa
italiana in tempo di pace non puo' essere  in  nessun  caso  valutato
agli effetti di pensione come prestato allo Stato  o  ad  altri  enti
pubblici. 
2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in  tempo  di
guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate
dello Stato, e' considerato, a ogni effetto di  pensione,  come  reso
allo Stato. 
3. Le ferite e le infermita' che sono state contratte  per  causa  di
servizio di guerra dal personale di cui al comma  1  conferiscono  il
diritto a pensione di guerra, ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 
 
          Nota all'art. 1759:
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
          1978,  n.  915  (Testo  unico  delle  norme  in  materia di
          pensioni di guerra) e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28.