Art. 1759 Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana 1. Il servizio prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non puo' essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. 2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, e' considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato. 3. Le ferite e le infermita' che sono state contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Nota all'art. 1759: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28.