Art. 1760 Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale della Croce rossa italiana 1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare della Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.