Art. 1760
Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra
o  di  grave  crisi  internazionale  dal  personale della Croce rossa
                              italiana

1.  Le  pensioni  normali  correlate  ai servizi prestati in tempo di
guerra  o  di grave crisi internazionale dal personale militare della
Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore
per il personale delle Forze armate.