Art. 1763
                      Servizi in tempo di pace

1.   Per   il  funzionamento  dei  suoi  servizi  in  tempo  di  pace
l'associazione suddetta ha facolta' di arruolare personale volontario
scelto tra i cittadini aventi anche obblighi militari.
2. In caso di chiamate alle armi indette dall'autorita' militare, gli
aventi  obblighi  militari  di cui al presente articolo devono sempre
rispondere alla chiamata dell'autorita' stessa.