Art. 1763 Servizi in tempo di pace 1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace l'associazione suddetta ha facolta' di arruolare personale volontario scelto tra i cittadini aventi anche obblighi militari. 2. In caso di chiamate alle armi indette dall'autorita' militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo devono sempre rispondere alla chiamata dell'autorita' stessa.