(CODICE CIVILE-art. 2714)
                             Art. 2714. 
 
                      (Copie di atti pubblici). 
 
  Le copie  di  atti  pubblici  spedite  nelle  forme  prescritte  da
depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. 
 
  La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici  originali,
spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.