(CODICE CIVILE-art. 2716)
                             Art. 2716. 
 
        (Mancanza dell'atto originale o di copia depositata). 
 
  In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o  di  una  copia  di
esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in  conformita'
dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la  copia
esistente presso un pubblico depositario  quando  manca  l'originale,
presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni  o  altri  difetti
esteriori,  e'  rimesso  al  giudice   di   apprezzarne   l'efficacia
probatoria. 
 
  In mancanza dell'originale scrittura  privata,  le  copie  di  essa
spedite in conformita' dell'art. 2715 fanno egualmente prova;  ma  se
presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni  o  altri  difetti
esteriori, e' rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia
probatoria.  Resta  in   ogni   caso   salva   la   questione   circa
l'autenticita' dell'originale mancante.