(CODICE CIVILE-art. 2719)
                             Art. 2719. 
 
                 (Copie fotografiche di scritture). 
 
  Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia  delle
autentiche, se la loro conformita' con l'originale  e'  attestata  da
pubblico   ufficiale   competente   ovvero   non   e'   espressamente
disconosciuta.