Art. 213 Attivita' di progettazione per i beni culturali 1. L'attivita' di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. 2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo. 3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo. 4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificita' dei beni sui cui si interviene.
Note all'art. 213: Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 16 (Attivita' di progettazione). 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle".