Art. 213 
           Attivita' di progettazione per i beni culturali 
 
  1.  L'attivita'  di  progettazione,  salvo  quanto   previsto   dai
successivi commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola
secondo tre livelli di successive definizioni tecniche,  in  progetto
preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. 
  2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e  quelli  di
manutenzione  di  beni  immobili  e  di  beni  mobili  di   interesse
storico-artistico  la   progettazione   si   articola   in   progetto
preliminare e progetto definitivo. 
  3.  Per  quanto  concerne  i  lavori  di  restauro   di   superfici
architettoniche decorate, di  beni  mobili  di  interesse  storico  e
artistico, e per lavori di  restauro  di  beni  immobili  di  importo
inferiore a 300.000 Euro la progettazione  si  articola  in  progetto
preliminare e progetto esecutivo. 
  4. I progetti sono costituiti da elaborati  grafici  e  descrittivi
indicati nel Capo II del titolo III  per  quanto  compatibili  e  con
riferimento alla specificita' dei beni sui cui si interviene. 
 
          Note all'art. 213:

             Il  testo  dell'articolo  16,  comma  2,  della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni e' il
          seguente:
          "Art.  16  (Attivita' di progettazione). 2. Le prescrizioni
          relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
          commi  3,  4  e  5  sono di norma necessarie per ritenere i
          progetti  adeguatamente  sviluppati.  Il  responsabile  del
          procedimento   nella  fase  di  progettazione  qualora,  in
          rapporto  alla  specifica  tipologia ed alla dimensione dei
          lavori  da  progettare,  ritenga  le prescrizioni di cui ai
          commi  3,  4  e  5  insufficienti  o  eccessive, provvede a
          integrarle ovvero a modificarle".