Art. 220 
                       Lavori di manutenzione 
 
  1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del
tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere  tutte  le
specifiche  previste  dalle  norme  sui  livelli   di   progettazione
preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche  sulla  base  di  una
perizia di spesa contenente: 
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e
   topografici redatti in opportuna scala; 
b) il capitolato speciale con  la  descrizione  delle  operazioni  da
   eseguire ed i relativi tempi; 
c) il computo metrico; 
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.