Art. 114 
                       (Controllo a distanza) 
 
   1. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  4  della  legge  20
maggio 1970, n. 300. 
 
          Nota all'art. 114:
              - Si  riporta  l'art.  4 della legge 20 maggio 1970, n.
          300  (Norme  sulla  tutela  della  liberta'  e dignita' dei
          lavoratori,   della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
          sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
              «Art.  4  (Impianti audiovisivi). - E' vietato l'uso di
          impianti   audiovisivi   e  di  altre  apparecchiature  per
          finalita'   di  controllo  a  distanza  dell'attivita'  dei
          lavoratori.
              Gli  impianti  e  le  apparecchiature  di controllo che
          siano  richiesti  da  esigenze  organizzative  e produttive
          ovvero  dalla  sicurezza  del  lavoro,  ma dai quali derivi
          anche    la    possibilita'   di   controllo   a   distanza
          dell'attivita'  dei  lavoratori,  possono essere installati
          soltanto  previo  accordo  con  le rappresentanze sindacali
          aziendali,   oppure,   in   mancanza   di  queste,  con  la
          commissione  interna. In difetto di accordo, su istanza del
          datore   di  lavoro,  provvede  l'Ispettorato  del  lavoro,
          dettando,  ove  occorra,  le  modalita'  per  l'uso di tali
          impianti.
              Per  gli  impianti  e le apparecchiature esistenti, che
          rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del
          presente   articolo,   in   mancanza   di  accordo  con  le
          rappresentanze  sindacali  aziendali  o  con la commissione
          interna,  l'Ispettorato  del  lavoro provvede entro un anno
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dettando
          all'occorrenza  le  prescrizioni  per  l'adeguamento  e  le
          modalita' di uso degli impianti suddetti.
              Contro  i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di
          cui  ai  precedenti  secondo  e  terzo  comma, il datore di
          lavoro,   le   rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in
          mancanza  di  queste,  la  commissione  interna,  oppure  i
          sindacati  dei  lavoratori  di  cui  al  successivo art. 19
          possono  ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione
          del   provvedimento,   al  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza sociale.».