Art. 104 
              Attivita' soggette ad autorizzazione generale 
    1. L'autorizzazione generale  e'  in  ogni  caso  necessaria  nei
seguenti casi: 
    a) installazione di una o piu'  stazioni  radioelettriche  o  del
relativo  esercizio  di  collegamenti  di  terra  e   via   satellite
richiedenti  una   assegnazione   di   frequenza,   con   particolare
riferimento a: 
    1) sistemi fissi,  mobili  terrestri,  mobili  marittimi,  mobili
aeronautici; 
    2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 
    3) sistemi di ricerca spaziale; 
    4) sistemi di esplorazione della Terra; 
    5) sistemi di operazioni spaziali; 
    6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 
    7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 
    8) sistemi di radioastronomia. 
    b) installazione  od  esercizio  di  una  rete  di  comunicazione
elettronica su supporto fisico, ad onde  convogliate  e  con  sistemi
ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105,  comma  2,
lettera a); 
    c) installazione o esercizio di sistemi che  impiegano  bande  di
frequenze di tipo collettivo: 
    1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse  bande  e
con  protezione  da  interferenze  provocate  da  stazioni  di  altri
servizi, compatibilmente con gli statuti  dei  servizi  previsti  dal
piano nazionale di ripartizione delle  frequenze  e  dal  regolamento
delle  radiocomunicazioni;  in  particolare   appartengono   a   tale
categoria le stazioni di  radioamatore  nonche'  le  stazioni  e  gli
impianti di cui all'articolo 143, comma 1; 
    2)  senza  alcuna  protezione,  mediante  dispositivi  di  debole
potenza. In particolare l'autorizzazione generale  e'  richiesta  nel
caso: 
    2.1) di installazione od esercizio di reti  locali  a  tecnologia
DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma
1, lettera a); 
    2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in  ausilio
al traffico ed al trasporto su strada e  rotaia,  agli  addetti  alla
sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza  del  traffico,
ai trasporti a fune, al  controllo  delle  foreste,  alla  disciplina
della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 
    2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in  ausilio
ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed  agrarie,  comprese
quelle di spettacolo o di radiodiffusione; 
    2.4)  di  installazione  od  esercizio  di  apparecchiature   per
collegamenti riguardanti la sicurezza della vita  umana  in  mare,  o
comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e  stazioni  collocate
presso sedi di organizzazioni nautiche nonche'  per  collegamenti  di
servizio fra diversi punti di una stessa nave; 
    2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in  ausilio
alle attivita' sportive ed agonistiche; 
    2.6) di installazione od  esercizio  di  apparecchi  per  ricerca
persone; 
    2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in  ausilio
alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente
ad esse collegate; 
    2.8)  di  installazione  od  esercizio  di  apparecchiature   per
comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di  cui  ai
numeri da 2.1) a 2.8). 
    3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni  delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC  70-03,  relativi
all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan  al
di  fuori  del  proprio  fondo,   ovvero   reti   hiperlan   operanti
necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici  derivanti
dalle  prescrizioni  del  Piano  nazionale  di   ripartizione   delle
frequenze. 
    2. Le bande di frequenze  e  le  caratteristiche  tecniche  delle
apparecchiature  sono  definite  a  norma  del  piano  nazionale   di
ripartizione delle frequenze.