Art. 107 
                         Autorizzazione generale 
    1. Per  conseguire  un'autorizzazione  generale  all'espletamento
delle attivita' di cui all'articolo 104,  comma  1,  lettera  a),  il
soggetto  interessato  e'  tenuto  a  presentare  al  Ministero   una
dichiarazione, conforme al modello  riportato  nell'allegato  n.  14,
contenente   informazioni   riguardanti   il   richiedente   ed   una
dichiarazione di impegno ad osservare specifici  obblighi,  quali  il
pagamento dei contributi  di  cui  all'allegato  n.  25,  nonche'  il
rispetto delle norme  di  sicurezza,  di  protezione  ambientale,  di
salute della popolazione ed urbanistiche. 
    2. Alla dichiarazione di  cui  all'allegato  n.  14  deve  essere
acclusa la domanda di concessione dei  diritti  d'uso  di  frequenza,
corredata dalla documentazione seguente: 
    a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in
conformita' alle  normative  tecniche  vigenti,  finalizzato  all'uso
ottimale  dello  spettro  radio  con  particolare  riferimento,   fra
l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla
larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori;  il  progetto,
sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i modelli di
cui agli allegati nn. 15 e  16.  Tale  progetto  deve  contenere  una
descrizione tecnica particolareggiata  del  sistema  che  si  intende
gestire. In particolare, esso deve indicare: 
    1) il tipo, l'ubicazione  e  le  caratteristiche  tecniche  delle
stazioni radioelettriche; 
    2) le frequenze, comprese  nelle  bande  attribuite  al  tipo  di
servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione; 
    3) il numero  delle  stazioni  radioelettriche  previste  per  il
collegamento; 
    b) la dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  conforme
all'allegato n. 20 per  i  soggetti  per  i  quali  va  acquisita  la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo  8  agosto
1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3  giugno
1998, n. 252. 
    3. Il  Ministero,  entro  sei  settimane  dal  ricevimento  della
domanda  completa  di   ogni   elemento   necessario,   provvede   al
conferimento  del  diritto  d'uso  delle  frequenze  comunicando   la
decisione al soggetto interessato il quale  ha  titolo  all'esercizio
dell'autorizzazione  generale  in  concomitanza   con   l'intervenuta
comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche.  Resta
impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali
applicabili  al  caso  in  specie  relativamente   al   coordinamento
internazionale  delle  frequenze  e  delle  posizioni  orbitali   dei
satelliti. 
    4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello  spettro
radio, dall'autorizzazione generale non discende  al  titolare  alcun
diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate. 
    5.  Il  soggetto  che  intende  espletare  le  attivita'  di  cui
all'articolo 104, comma 1, lettera b),  e'  tenuto  a  presentare  al
Ministero   una   dichiarazione   conforme   al   modello   riportato
nell'allegato n. 17. 
    6.  La  dichiarazione  contiene   le   informazioni   riguardanti
l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di
comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad
osservare  specifici  obblighi  quali  quello   del   pagamento   dei
contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' quello  dell'osservanza
delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di  salute  della
popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere  allegata
la documentazione seguente: 
    a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed esercizio di una rete di  comunicazione  elettronica  su  supporto
fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto  da  un
soggetto abilitato; 
    b) la dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  conforme
all'allegato n. 20 per  i  soggetti  per  i  quali  va  acquisita  la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo  8  agosto
1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3  giugno
1998, n. 252; 
    c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo
di rimborso  delle  spese  riguardanti  l'attivita'  di  vigilanza  e
controllo relativo al primo anno dal quale  decorre  l'autorizzazione
generale. 
    7.  Per  le  stazioni  radioelettriche  a  bordo  di  navi  e  di
aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della
stazione,  se  prescritto,  richiede  al  Ministero  la  licenza   di
esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale. 
    8.  Qualora  il  Ministero  ravvisi   che   l'attivita'   oggetto
dell'autorizzazione generale non puo' essere iniziata  o  proseguita,
l'interessato ha diritto  al  rimborso  del  contributo  versato  per
verifiche e controlli. 
    9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),  numero
1), il soggetto e' tenuto a presentare una  dichiarazione  contenente
le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18. 
    10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero
2), il soggetto e' tenuto a presentare una  dichiarazione  contenente
le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19.  Per
la compilazione della  dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni
dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a). 
    11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 e'  effettuata  da
organizzazioni nautiche ubicate sulle  coste  marine,  le  stesse  si
impegnano  ad  installare,  a  richiesta  del  Ministero,  presso  le
stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di  soccorso  nella
gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza  su  di
esse per tutte le ore di apertura della stazione. 
    12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10  nonche'  la
domanda di cui al comma 2 risultano carenti  rispetto  agli  elementi
informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati
previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta
giorni   dalla   presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   le
integrazioni necessarie, che l'interessato e' tenuto a fornire  entro
trenta giorni dalla richiesta. 
    13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le  integrazioni
di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento  del  diritto
d'uso, revoca  l'autorizzazione  generale.  Il  termine  puo'  essere
prorogato  dal  Ministero,  per   una   sola   volta,   a   richiesta
dell'interessato. 
    14. Ogni variazione degli elementi di cui alla  dichiarazione  ed
alla   relativa   documentazione,   che    si    intenda    apportare
successivamente alla presentazione della dichiarazione,  deve  essere
tempestivamente comunicata al Ministero. 
    15.  Il  titolare  dell'autorizzazione  generale  e'   tenuto   a
conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5,  9,  10  e
14. 
    16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma  1,
lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente  e
sotto  qualsiasi  forma,  previa  comunicazione  al   Ministero.   Il
Ministero, entro sei settimane  dalla  presentazione  della  relativa
istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, puo'  comunicare
il proprio diniego, ove non  ravvisi  la  sussistenza  dei  requisiti
oggettivi e soggettivi  in  capo  al  soggetto  cessionario,  per  il
rispetto delle condizioni  di  cui  all'autorizzazione  medesima.  Il
termine e' interrotto per una sola volta  se  il  Ministero  richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore  e  decorre  nuovamente  dalla
data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti  o
documenti. 
 
          Note all'art. 107:
              - Il   decreto   legislativo  8 agosto  1994,  n.  490,
          recante:  «Disposizioni  attuative  della  legge 17 gennaio
          1994,  n.  47, in materia di comunicazioni e certificazioni
          previste  dalla  normativa  antimafia»  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno
          1998,  n.  252,  reca  «Regolamento  recante  norme  per la
          semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
          comunicazioni   e   delle  informazioni  antimafia»  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176.