Art. 88. 
                      Disposizioni applicabili 
 
  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno  sede
legale nel territorio della Repubblica redigono il  bilancio  secondo
la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo. 
  2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione si applicano anche alle sedi  secondarie  di  imprese
aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad  esercitare  nel
territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami
danni ovvero la riassicurazione ed alle sedi  secondarie  di  imprese
aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare  nel
territorio della Repubblica la sola riassicurazione. 
  3. Le disposizioni relative ai rami vita si  applicano  anche  alle
imprese di assicurazione che esercitano  solo  l'attivita'  nei  ramo
malattia   esclusivamente   o   principalmente   secondo   i   metodi
dell'assicurazione dei rami vita.