Art. 89. Disposizioni particolari 1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 2. E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, con regolamento, puo' prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le societa' quotate.
Note all'art. 89: - Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90, S.O.) concerne «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.». - Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 vedi le note alla premessa. - Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 vedi le note alla premessa. - L'art. 2423 ultimo comma, del codice civile e' il seguente: «Art. 2423 (Redazione del bilancio). - (Omissis). Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.».