Art. 89. 
 
                      Disposizioni particolari 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai  provvedimenti
di attuazione, si applicano  le  disposizioni  del  codice  civile  e
quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173,  ed  al  decreto  legislativo  28
febbraio 2005, n. 38. 
  2. E' consentita la tenuta di una contabilita'  plurimonetaria.  In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice
civile, l'ISVAP, con regolamento, puo' prescrivere o  consentire  che
la  nota  integrativa  sia  redatta  in  migliaia  di   euro   oppure
prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia,
sentita la CONSOB per le societa' quotate. 
 
          Note all'art. 89: 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.   127
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90,
          S.O.) concerne «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE  e
          83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali
          e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1,  della  legge
          26 marzo 1990, n. 69.». 
              - Per il decreto legislativo 26  maggio  1997,  n.  173
          vedi le note alla premessa. 
              - Per il decreto legislativo 28 febbraio  2005,  n.  38
          vedi le note alla premessa. 
              - L'art. 2423 ultimo comma, del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2423 (Redazione del bilancio). - (Omissis). 
              Il bilancio deve essere  redatto  in  unita'  di  euro,
          senza cifre decimali, ad eccezione della  nota  integrativa
          che puo' essere redatta in migliaia di euro.».