Art. 90 
                               Schemi 
 
  1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di  bilancio,  il
piano dei conti che le  imprese  adottano  nella  loro  gestione,  il
prospetto delle attivita' a copertura delle riserve  tecniche  ed  il
prospetto dimostrativo del margine di solvibilita'. 
  2. L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed
applicative, prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate,
nonche' stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle
funzioni di  vigilanza  ai  fini  delle  verifiche  sul  bilancio  di
esercizio e sul bilancio consolidato. 
  3. Le modalita' di tenuta del sistema contabile  devono  consentire
il  raccordo  con  i  conti  di  bilancio  secondo  quanto   disposto
dall'ISVAP con regolamento. 
  4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel  rispetto  dei  principi
contabili internazionali nei confronti dei soggetti che  redigono  il
bilancio di esercizio o il bilancio  consolidato  in  conformita'  ai
principi contabili internazionali. Al fine di verificare  l'esattezza
dei dati del bilancio  consolidato,  l'ISVAP  puo'  richiedere  dati,
notizie ed informazioni alle societa' ed  agli  enti  controllati  da
imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  ovvero   eseguire
ispezioni presso i medesimi enti e  societa'.  Nel  caso  in  cui  la
societa'  o  l'ente  sia  sottoposto  alla  vigilanza   di   un'altra
autorita', l'ISVAP ne richiede la collaborazione.