Art. 199.
Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei
soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto
legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato,
quali individuate dai decreti ivi previsti.