Art. 200.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
    a) vibrazioni  trasmesse  al  sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche  che,  se  trasmesse  al  sistema  mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare   disturbi   vascolari,  osteoarticolari,  neurologici  o
muscolari;
    b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche
che,  se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e
la  sicurezza  dei  lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del
rachide;
    c) esposizione  giornaliera  a  vibrazioni  trasmesse  al sistema
mano-braccio  A(8):  [ms-2]:  valore  mediato nel tempo, ponderato in
frequenza,  delle  accelerazioni misurate per una giornata lavorativa
nominale di otto ore;
    d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero
A(8):   [ms-2]:   valore   mediato   nel   tempo,   ponderato,  delle
accelerazioni  misurate  per una giornata lavorativa nominale di otto
ore.