Art. 201.
           Valori limite di esposizione e valori d'azione

  1. Ai  fini  del  presente  capo,  si definiscono i seguenti valori
limite di esposizione e valori di azione.
  a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
    1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo  di  riferimento  di  8  ore,  e' fissato a 5 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 20 m/s2;
    2)  il  valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento  di  8  ore,  che  fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5
m/s2.
  b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
    1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo  di  riferimento  di  8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2;
    2)  il  valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
  2.  Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero
va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.