Art. 202.
                       Valutazione dei rischi

  1. Nell'ambito  di  quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro  valuta  e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni
meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
  2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato   mediante   l'osservazione   delle   condizioni  di  lavoro
specifiche   e  il  riferimento  ad  appropriate  informazioni  sulla
probabile  entita'  delle  vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature  nelle  particolari  condizioni di uso reperibili presso
banche  dati  dell'ISPESL  o  delle regioni o, in loro assenza, dalle
informazioni  fornite  in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa   operazione  va  distinta  dalla  misurazione,  che  richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata
e che resta comunque il metodo di riferimento.
  3.  L'esposizione  dei  lavoratori  alle  vibrazioni  trasmesse  al
sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni
di cui all'allegato XXXV, parte A.
  4.  L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero  e'  valutata  o  misurata  in  base  alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B.
  5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
    a) il  livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
    b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 201;
    c) gli  eventuali  effetti  sulla  salute  e  sulla sicurezza dei
lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rischio  con  particolare
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
    d) gli  eventuali  effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei
lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
    e) le  informazioni  fornite dal costruttore dell'attrezzatura di
lavoro;
    f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre
i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
    g) il  prolungamento  del  periodo  di  esposizione  a vibrazioni
trasmesse  al  corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali
di cui e' responsabile;
    h) condizioni  di  lavoro particolari, come le basse temperature,
il  bagnato,  l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
    i) informazioni  raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese,
per   quanto   possibile,   quelle   reperibili   nella   letteratura
scientifica.