Art. 205.
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di
lavoro, in circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la
deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione
per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle
caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e
organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore a vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma puo' occasionalmente superare il valore limite
di esposizione, il datore di lavoro puo' richiedere la deroga al
rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio
dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i
rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il
lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di
esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e'
condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da
condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il
datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai
sensi del presente articolo.