Art. 205.
                               Deroghe

  1.  Nei  settori  della navigazione marittima e aerea, il datore di
lavoro,  in  circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la
deroga,  limitatamente  al  rispetto dei valori limite di esposizione
per  il  corpo  intero  qualora,  tenuto  conto della tecnica e delle
caratteristiche  specifiche  dei  luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare  tale  valore  limite  nonostante  le  misure  tecniche  e
organizzative messe in atto.
  2.  Nel  caso  di  attivita'  lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore  a  vibrazioni  meccaniche  e'  abitualmente  inferiore ai
valori  di  azione, ma puo' occasionalmente superare il valore limite
di  esposizione,  il  datore  di  lavoro puo' richiedere la deroga al
rispetto   dei  valori  limite  a  condizione  che  il  valore  medio
dell'esposizione  calcolata  su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i
rischi  derivanti  dal  tipo  di  esposizione  cui  e'  sottoposto il
lavoratore   sono   inferiori  a  quelli  derivanti  dal  livello  di
esposizione corrispondente al valore limite.
  3.  Le  deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo  di  quattro  anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente  che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni  e  le  circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse,  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale. Le
deroghe  sono  rinnovabili  e  possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno giustificate.
  4.  La  concessione  delle  deroghe  di  cui  ai  commi  1  e  2 e'
condizionata  all'intensificazione  della sorveglianza sanitaria e da
condizioni   che   garantiscano,   tenuto   conto  delle  particolari
circostanze,  che  i  rischi  derivanti  siano  ridotti al minimo. Il
datore  di  lavoro  assicura  l'intensificazione  della  sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
  5.  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni  quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
dal  quale  emergano  circostanze  e motivi delle deroghe concesse ai
sensi del presente articolo.