Art. 281 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) «nave»: qualsiasi costruzione di proprieta' esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attivita' d'istituto, ovvero della NATO e affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di: 1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato e alloggiato di massima stabilmente a bordo; 2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne; 3) un comandante espressamente designato; b) «galleggiante»: qualsiasi mezzo navale mobile di proprieta' delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo; c) «servizio governativo non commerciale»: l'impiego della nave e del galleggiante in attivita' d'istituto delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza, protezione dagli incendi, protezione dell'ambiente marino, trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilita' e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, intervento in caso di calamita'; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica o ambientale marina.