Art. 281 
 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
a)  «nave»:  qualsiasi  costruzione  di  proprieta'  esclusiva  delle
amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per  lo
svolgimento di attivita' d'istituto, ovvero della NATO e affidata  ad
amministrazioni dello Stato  a  seguito  di  accordi  internazionali,
dotata di: 
1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento  militare,  imbarcato  e
alloggiato di massima stabilmente a bordo; 
2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare,
sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne; 
3) un comandante espressamente designato; 
b) «galleggiante»: qualsiasi mezzo navale mobile di proprieta'  delle
amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e
di governo, e dotato di  personale  imbarcato  stabilmente  a  bordo,
addetto alla condotta del mezzo; 
c) «servizio governativo non commerciale»: l'impiego della nave e del
galleggiante in  attivita'  d'istituto  delle  amministrazioni  dello
Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di:  pubblica
sicurezza, protezione dagli incendi, protezione dell'ambiente marino,
trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilita' e  per  le
esigenze dell'amministrazione penitenziaria, intervento  in  caso  di
calamita';  sperimentazione   tecnologica   e   ricerca   scientifica
oceanografica o ambientale marina.